Statuto

STATUTO della “ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PREDAPPIO ALTA”

Art.1 DENOMINAZIONE – SEDE
E’ costituita con atto pubblico l’Associazione Turistica Pro Loco di Predappio Alta con sede legale in Predappio Alta Via Umberto I° n.1, di seguito anche denominata Pro Loco.
L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.
La durata della associazione è stabilita fino al 31/12/2181 e potrà essere prorogata.

Art.2 FINALITA’
La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Predappio.

Art.3 COMPITI E OBIETTIVI
La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all’art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) promuove la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici;
b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive locali e la valorizzazione turistica della località e delle risorse e dei prodotti locali anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Predappio;
d) sviluppa attività di carattere sociale;
e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, sagre, concerti e lotterie e gestisce circoli nell’ambito del Comune di Predappio.

Art.4 ATTIVITA’ DEI SOCI
L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

Art.5 SOCI – DIRITTI E DOVERI
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.
L’ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale. In caso di diniego il Consiglio direttivo è obbligato a rendere nota la motivazione.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all’attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio
Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;
d) ricevere la tessera della Pro Loco;
e) frequentare i locali della sede sociale;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco stessa.
I soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini, entro l’anno solare, la quota sociale;
c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

Art.6 ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente; d) Il Segretario; e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
g) Il Collegio dei Probiviri (eventuale); h) Il Presidente onorario (eventuale). Tutte le cariche sono gratuite.

Art.7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea:
a) rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità
alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità; c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea;
d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio. L’assemblea ordinaria:
a) è convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
b) deve essere convocata, entro il mese di Novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di Maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei
soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L’assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci. L’assemblea straordinaria è valida sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
c) si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea;
f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
g) predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di
volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.9 IL PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco:
a) è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente;
c) ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di
fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;

Art.10 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il tesoriere:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;
b) annota i movimenti contabili della Pro Loco.
E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

Art.11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
b) è scelto fra i soci ed eletto dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
c) dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea;
e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l’opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere
nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio.

Art.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri:
a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni quattro anni, dall’Assemblea dei soci;
b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;
c) può segnalare controversie che non è in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme del proprio statuto.

Art.13 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario:
a) può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art.14 IL COMMISSARIO ORDINARIO
Il comitato regionale U.N.P.L.I., di concerto con l’Amministrazione Comunale, può
decidere il commissariamento della Pro Loco:
a) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo;
b) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e) negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.
Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi indire nuove elezioni.

Art.15 PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
a) dal patrimonio della preesistente associazione, denominata “Pro Loco” devoluto per volontà degli associati alla presente associazione;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L’entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
a) quote sociali;
b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
d) i contributi di privati cittadini;
e) eredità, donazioni e legati;
L’elenco dei beni immobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

Art.16 DISPOSIZIONI GENERALI
La Pro Loco:
a) aderisce facoltativamente all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell’Emilia Romagna nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I;
b) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
c) ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
d) ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.